La ricevuta di avvenuta consegna costituisce la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la stessa si è perfezionata. Essa è idonea a dimostrare – salvo prova contraria – che il messaggio informatico è stato spedito ed è giunto a destinazione alla data ed all'ora in esso trascritta.
Note
Arbitrato e processo civile 03.01.2020
Il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione effettuata a mezzo pec
di Sara Caprio