La conclusione di un contratto on line interviene, nella prassi, tramite la mera compilazione del format predisposto dal professionista e la pressione di un tasto virtuale, la cui digitazione consente d’imputare la volontà al soggetto cui è riferibile il click. La Suprema Corte ha d'altro canto ribadito il principio secondo cui anche la riproduzione di un documento informatico o “file”, predisposto unilateralmente deve essere assoggettato alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. Ci si chiede dunque se l’utilizzo del mouse consenta o meno di approvare validamente le clausole vessatorie previste da tali articoli.
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Soggetti e nuove tecnologie 29.05.2014
Firma elettronica e specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.: possibile compatibilità?
di Alberto Avitabile