Lo Stato può opporre in compensazione il credito per la pena pecuniaria con il controcredito del detenuto al risarcimento del danno da «inumana detenzione» ex art. 35 ter o.p., essendo il primo una mera entrata patrimoniale dello Stato, rispetto al quale l'ordinamento non prevede un divieto di compensazione.
Note
Obbligazioni e contratti 18.10.2019
Credito per la pena pecuniaria e opponibilità della compensazione
di Isabella Puxeddu