Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Note
Arbitrato e processo civile 01.06.2018
Ammissibilità dell'atto di appello e specificità dei motivi di impugnazione: il chiarimento delle Sezioni Unite
di Federica Marseglia