Note

Arbitrato e processo civile 01.04.2026

Estensione della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato e limiti all'ultrapetizione nel giudizio di responsabilità civile

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Cass., sez. III, ord.

 

La pronuncia in commento affronta i presupposti e i limiti dell'estensione soggettiva della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa, chiarendo che tale meccanismo opera soltanto quando il convenuto indichi il terzo come unico responsabile del fatto dannoso. La Corte di cassazione ribadisce la distinzione tra chiamata in causa sostanziale, idonea a determinare l'estensione automatica della domanda, e chiamata meramente formale o di garanzia, che non consente alcuna pronuncia di condanna in assenza di una domanda espressamente proposta dall'attore nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Viene, altresì, riaffermato il principio secondo cui la condanna del terzo, in difetto di una rituale domanda, integra violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La decisione si segnala, infine, per il rigore con cui richiama l'onere di riproposizione in appello delle domande assorbite, escludendo la possibilità di riconoscere la manleva assicurativa in mancanza di una specifica istanza, e confermando il ruolo centrale delle regole processuali nella delimitazione del thema decidendum.