Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 14.06.2022
Qualifica, forma e termini per l'ammissibilità della domanda “trasversale” proposta da un convenuto contro l'altro
di Luca Conte