Cass. Civ., sez. un.
Il reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c., comma 3, non è atto c.d. endoprocessuale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico. Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, attesa la natura cognitiva del procedimento che si instaura a seguito del reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, detto reclamo non è riconducibile al novero degli atti endoprocessuali bensì a quelli introduttivi del giudizio e, dunque, non è soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.