Note

Arbitrato e processo civile 07.01.2022

Sull'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale

Visualizzazione ZEN
 

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sicché il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai motivi originari di opposizione.

L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per avere intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.