L'eccezione d'incompetenza dell'arbitro di cui all'art. 817, comma 2, c.p.c., al di là dell'ipotesi di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a un'ipotesi di controversia non arbitrabile, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, e come tale incontra il limite temporale indicato dall'art. 817, comma 3, c.p.c., solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale, e non per quella parte che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.
Note
Arbitrato e processo civile 17.06.2019
Difetto di potestas iudicandi dell'arbitro, mancata partecipazione del convenuto al giudizio arbitrale e conseguenze sull'impugnazione del lodo
di Gabriella Tota