Sommario:
- 1. Premessa
- 2. Ipotesi interpretativa della novellata disposizione
- 3. Il caso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
Tra le disposizioni di immediata applicazione della l. n. 206 del 2021 spicca, per la notevole rilevanza pratica, quella di cui all'art. 1, comma 29, che ha riscritto, in parte, il primo comma dell'art. 26-bis c.p.c., in tema di “foro relativo all'espropriazione forzata di crediti”. In specie, a seguito della novella, la suddetta disposizione prevede che “[q]uando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.