Sommario:
- 1. La questione e la soluzione adottata dalla Corte
- 2. Il ragionamento motivazionale
- 3. Alcune considerazioni preliminari
- 4. La domanda riconvenzionale
- 5. La formulazione della norma e la posizione della dottrina
- 6. La questione nella giurisprudenza di merito
- 7. Il carattere “preliminare” della mediazione e della condizione di procedibilità
- 8. I riflessi sulla individuazione del soggetto onerato
- 9. L'indesiderato ed imprevedibile allungamento dei tempi del processo
- 10. Alcune osservazioni a margine sulla mediazione delegata
- 11. Considerazioni conclusive
La Suprema Corte, per la prima volta sollecitata, in tema di mediazione civile (d.lgs. 28/2010), per il tramite del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha sposato una lettura estremamente riduttiva della norma (art. 5 comma 1), affermando che l'obbligatorietà opera solo per le domande proposte con l'atto introduttivo e non anche per le domande introdotte successivamente nel processo. La soluzione prescelta e gli argomenti che sono invocati a fondamento si pongono in realtà anche oltre le indicazioni fornite dalla prevalente dottrina, evidenziandosi un approccio particolarmente pragmatico e teso alla massima semplificazione. Gli argomenti proposti dalla Corte sono sottoposti ad una ampia revisione critica, evidenziandosi come, sia la nuova configurazione della fase introduttiva del giudizio ordinario a cognizione piena, sia le nuove responsabilità che gravano sulle parti in sede di mediazione, potrebbero invece ben favorire la trattazione unitaria in sede di mediazione di tutte le domande (soggette a condizione di procedibilità) proposte anche successivamente, senza incidere sulla ragionevole durata del processo né contraddire la funzione della norma nella lettura datane dalla Corte costituzionale, consentendo una diversa soluzione alla questione proposta.