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Arbitrato e processo civile 02.03.2017

Di nuovo alle Sezioni Unite, questa volta previa rimessione, l'interpretazione dell'art. 360 bis (n. 1) c.p.c.

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Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. Dal quesito di diritto al filtro.
  3. 3. (Segue): La prima interpretazione del 360-bis n. 1: Cass. sez. un. 6 settembre 2010, n. 19051.
  4. 4. Le istanze di mutamento.
  5. 5. Il filtro come requisito di contenuto forma del ricorso per cassazione.
  6. 6. E la necessità di una tecnica decisoria “di tipo delibativo”.
  7. 7. Considerazioni conclusive.
 

Con le due ordinanze in commento, emesse a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altra, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione chiede alle Sezioni Unite di chiarire la natura giuridica del c.d. filtro, ed in particolare dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. a norma del quale il ricorso per cassazione «è inammissibile quando: 1) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa».