Il ricorso in cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando il giudice di merito ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C. e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento giurisprudenziale.
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Arbitrato e processo civile 26.02.2015
Brevi note sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360-bis c.p.c.
di Girolamo Monteleone