In una missiva inviata dal Presidente della Corte di Cassazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, si è sottolineata l’importanza che gli atti depositati dalle parti nel procedimento per cassazione siano caratterizzati dai medesimi requisiti della “chiarezza” e della “sinteticità”, che dovrebbero contraddistinguere le sentenze. Quanto, in particolare, alle esigenze di sinteticità con riferimento agli atti di parte nel procedimento di cassazione, inclusi, quindi, il ricorso ed il controricorso, viene suggerito un limite (definito “congruo”) di venti pagine, con l’indicazione aggiuntiva che, in casi in cui “l’eccezionale complessità della fattispecie” non rendesse possibile l’osservanza di detto limite, quest’ultimo potrebbe ritenersi ugualmente rispettato qualora «l’atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto». Un accento particolare, inoltre, viene posto sulla raccomandazione di non riprodurre nelle memorie il contenuto dei precedenti scritti difensivi, che andrebbero, invece, semplicemente richiamati. Un punto centrale, quindi, sul quale pare opportuno formulare qualche riflessione, anche per aprire il varco ad eventuali ulteriori commenti o discussioni, appare quello, segnalato dallo stesso Presidente della Corte, del rapporto in cui tali indicazioni vengano a trovarsi con il c.d. “principio di autosufficienza” del ricorso, che rappresenta, in molti casi, un filtro assai temuto dai difensori della parte ricorrente.
Articoli
Arbitrato e processo civile 19.09.2014
Le modalità della redazione del ricorso per cassazione alla luce delle esigenze di sinteticità
di Antonio Auricchio