CASS. CIV. - sez. VI - 20 febbraio 2014, n. 4100 (ord.) - Nel caso di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost.È quanto ha stabilito la Sesta Sezione della Suprema Corte nell’ordinanza n. 4100. Dopo aver ricostruito il fatto, si analizzano la natura e la funzione della notificazione, in particolare, con riguardo a quella eseguita a mezzo posta, disciplinata dalla legge n. 890 del 1982, sulla quale è intervenuta a più riprese la Consulta. Ci si sofferma infine sui caratteri e sul valore dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, la cui mancata produzione nel caso di ricorso per cassazione lo rende inammissibile.
Note
Arbitrato e processo civile 26.05.2014
La mancata produzione dell’avviso di ricevimento rende inammissibile il ricorso in cassazione
di Vincenzo Papagni