Nel giro di poche settimane, la Corte di cassazione ha avuto la possibilità di occuparsi di uno dei problemi più importanti posti dal c.d. filtro in appello, un problema che la tocca direttamente. Come noto, il legislatore ha assegnato al giudice di secondo grado il potere di dichiarare, con ordinanza succintamente motivata e sentite le parti, l’inammissibilità dell’appello che non abbia una “ragionevole probabilità” di essere accolto. Al contempo l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. ha previsto la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado. Non è stato invece chiarito in termini espliciti il regime della ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di appello. Ci si è chiesti pertanto se tale ordinanza, nel silenzio della legge processuale, possa comunque essere impugnata con ricorso per cassazione in applicazione dell’art. 111, comma 7, Cost.
Editoriali
Arbitrato e processo civile 13.06.2014
Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.: le diverse soluzioni proposte dalla Suprema Corte
di Andrea Panzarola