CASS. CIV. - sez. VI - 17 aprile 2014, n. 8940 - È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza, con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto per "mancanza di una ragionevole probabilità, di accoglimento", sia quando essa sia stata emessa in un caso consentito, sia quando sia stata emessa al di fuori dei casi in cui l'ordinamento ne consente l'emissione.
Note
Arbitrato e processo civile 07.07.2014
L'ambito di applicazione e l'impugnabilità dell'ordinanza sull'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter
di Luigi De Propris