CASS. CIV. – sez. VI – 27 marzo 2014, n. 7273, ord. - È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. proposto avverso l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., che dichiari l’appello inammissibile perché l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta atteso il carattere non definitivo di tale ordinanza. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. proposto avverso l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., che dichiari l’appello inammissibile per ragioni di rito, avendo tale provvedimento carattere definitivo non potendo essere proposte censure avverso lo stesso mediante l’impugnazione con ricorso ordinario per cassazione della sentenza di primo grado.
Note
Arbitrato e processo civile 21.04.2014
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., fondata su una questione di rito, è ricorribile per cassazione.
di Antonio Romano