Sommario:
- 1. Posizione del problema: evoluzione tecnologica e categorie processuali.
- 2. Le riproduzioni informatiche.
- 3. Il documento informatico alla luce della normativa nazionale e sovranazionale.
- 4. L'e-mail come documento informatico con firma semplice.
- 5. L'e-mail come vettore (o contenitore) di riproduzioni informatiche allegate o inoltrate.
L'autore affronta il problema, assai dibattuto, della natura e del conseguente valore probatorio dell'e-mail. Dopo aver passato in rassegna le possibili soluzioni conclude per la natura di documento informatico sottoscritto con firma semplice. Invero la firma elettronica (analogamente a quanto accade per altre fattispecie, come gli acquisti di beni e servizi presso piattaforme online) è apposta nell'e-mail attraverso un procedimento a formazione progressiva, nel corso del quale il firmatario è chiamato ad autenticarsi tramite le proprie credenziali (username e password), a navigare e digitare il messaggio in modalità “autenticata” e a confermare la propria volontà di inviare il messaggio attraverso l'apposito comando. La connessione tra firma e documento è ravvisabile nel messaggio e-mail ricevuto dal destinatario, aprendolo in modalità “codice sorgente”. In ultimo, l'autore osserva che può ravvisarsi il carattere di riproduzione con mezzi informatici ex art. 2712 c.c. negli eventuali file allegati al messaggio e-mail, nonché nelle conversazioni “inoltrate”, accluse al messaggio (in caso di uso del comando “inoltra” o “rispondi”).