Note

Unione europea e diritti umani 06.10.2020

Proroga illegittima di contratti di lavoro a tempo determinato nell'ordinamento iberico

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La Corte di Giustizia dell'UE, con la sentenza del 19 marzo 2020, pronunciata nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, ha stabilito alcuni importanti principi inerenti la illegittimità delle proroghe dei contratti (e dei rapporti) di lavoro a tempo determinato nell'ordinamento spagnolo alla luce della violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Dall'esame del decisum del Supremo Organo si evince che gli Stati membri non possono escludere, dalla nozione di successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, tutti quei lavoratori i cui contratti (o rapporti) di lavoro siano stati prorogati implicitamente, per diversi anni e per le medesime funzioni, rendendo di fatto permanenti e durevoli le ragioni provvisorie e di urgenza che rendevano possibili (e leciti) tali rinnovi. Nel caso di ricorso abusivo, da parte della parte datoriale pubblica a tali proroghe, il dipendente non potrà essere privato della tutela prevista dalla summenzionata clausola 5 dell'accordo poiché lo stesso acconsente, a tali rinnovi ‘illegittimi', in virtù di una posizione di debolezza contrattuale. La clausola in esame osta, pertanto, ad una normativa e giurisprudenza nazionale in forza delle quali il rinnovo dei contratti in scadenza non è giustificato da esigenze temporanee ed urgenti, ma al contrario durevoli e permanenti tali per cui la copertura dei posti vacanti avrebbe necessitato di procedure selettive pubbliche per la copertura dei posti necessari.