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Soggetti e nuove tecnologie 01.12.2014

Lo scambio di embrioni fra Salomone, Mosè, Pilato e Giuseppe

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Sommario:

  1. 1. Un caso nel quale il giudizio cautelare avrebbe suggerito una cautela motivazionale.
  2. 2. La ratio decidendi e le possibili, diverse, soluzioni.
  3. 3. Alcune soluzioni offerte dal diritto comparato.
  4. 4. Nella procreazione assistita non necessariamente si applicano le regole della procreazione naturale. In particolare il ruolo determinante del consenso.
  5. 5. Un caso inglese e il principio del favor veritatis.
  6. 6. La madre gestazionale e il parere (e le proposte) del Comitato Nazionale di Bioetica.
 

Nel commento all’ordinanza del Tribunale di Roma sul notorio caso dello scambio di embrioni, che ha statuito che i figli sono della madre che li ha partoriti e che il loro padre è il legittimo coniuge della stessa, conviene partire dalle conclusioni: quale che fosse stata, la decisione del Tribunale di Roma si sarebbe esposta a gravi critiche, e questo perché, a ben vedere, l’attribuzione dei figli nati dal noto caso di scambio di embrioni in una unità di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di un ospedale romano è indecidibile utilizzando il diritto, in considerazione dei fondamentali ed antagonistici diritti posti a confronto fra di loro e che prefigurano situazioni che il legislatore (né quello del Codice, né quello delle leggi speciali) aveva previsto. Tali situazioni, come si dirà, si prestano a variegate soluzioni, in un senso piuttosto che in un altro.