Sommario:
- 1. Un caso nel quale il giudizio cautelare avrebbe suggerito una cautela motivazionale.
- 2. La ratio decidendi e le possibili, diverse, soluzioni.
- 3. Alcune soluzioni offerte dal diritto comparato.
- 4. Nella procreazione assistita non necessariamente si applicano le regole della procreazione naturale. In particolare il ruolo determinante del consenso.
- 5. Un caso inglese e il principio del favor veritatis.
- 6. La madre gestazionale e il parere (e le proposte) del Comitato Nazionale di Bioetica.
Nel commento all’ordinanza del Tribunale di Roma sul notorio caso dello scambio di embrioni, che ha statuito che i figli sono della madre che li ha partoriti e che il loro padre è il legittimo coniuge della stessa, conviene partire dalle conclusioni: quale che fosse stata, la decisione del Tribunale di Roma si sarebbe esposta a gravi critiche, e questo perché, a ben vedere, l’attribuzione dei figli nati dal noto caso di scambio di embrioni in una unità di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di un ospedale romano è indecidibile utilizzando il diritto, in considerazione dei fondamentali ed antagonistici diritti posti a confronto fra di loro e che prefigurano situazioni che il legislatore (né quello del Codice, né quello delle leggi speciali) aveva previsto. Tali situazioni, come si dirà, si prestano a variegate soluzioni, in un senso piuttosto che in un altro.