Note

Società e concorrenza 18.04.2024

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus e lesione della concorrenza: quid iuris per le fideiussioni specifiche?

Visualizzazione ZEN

Trib. Napoli, sez. spec. impresa

 

Il contributo affronta il tema della nullità delle fideiussioni “a valle” di intese anticoncorrenziali “a monte” contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287, che si traduce in una nullità parziale ex art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 ed ex art. 1419 c.c., limitata alle clausole che riproducano quelle distorsive della concorrenza, presenti agli artt. 2, 6 e 8, nello schema negoziale predisposto dall'ABI dall'ottobre del 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie e dichiarate illecite dal Provvedimento della banca d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55. Nel caso specifico il Tribunale delle Imprese dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus, oggetto di impugnativa, evidenziando la piena efficacia probatoria del citato provvedimento di accertamento e sanzione della Banca d'Italia, allegato dall'attore nell'atto introduttivo, per tutti i modelli fideiussori rilasciati dalle banche, nel periodo di riferimento dell'accertamento (2002-2005) e ritenendo così assolto l'onere probatorio incombente su di esso.