Trib. Pescara
La sentenza in commento affronta la questione della dichiarazione di nullità delle fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie riproduttive delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato e distribuito dall'ABI a partire dal 2003, dichiarate illecite dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, per contrasto con la normativa antitrust, l. 10 ottobre 1990, n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a). Sul punto, il Tribunale di Pescara (in divergenza con il principio espresso sul tema dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con pronuncia del 30 dicembre 2021, n. 41994) ha dichiarato la validità delle fideiussioni stipulate dal garante, adducendo come motivo principale la mancata prova, a carico del fideiussore, dell'esistenza di un' intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione delle fideiussioni di cui si eccepisce la nullità.