Cass., sez. II
Agli amministratori delle società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica e assenza di precise prescrizioni preventive e di procedura di verifica, gli facciano di fatto assumere il potere di gestione dell'impresa o comunque di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, essendo tali attività di esclusiva competenza degli stessi amministratori, che sono gli unici cui le dette funzioni possono eventualmente essere delegate.