Sommario:
- 1. Il nucleo essenziale della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata.
- 2. Titolarità e gestione di farmacie secondo le ultime riforme.
- 3. La pronuncia della corte costituzionale.
- 4. L'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma censurata.
- 5. Conclusioni.
L'art. 8, comma 1, lett. c), l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società titolari di farmacie private regolate dall'art. 7, comma 1, della medesima legge, è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, deve essere interpretato, alla luce degli ordinari criteri ermeneutici di cui all'art. 12, comma 1, delle Preleggi, nel senso che detta incompatibilità non si riferisce ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere, ad alcun titolo, coinvolti nella gestione della farmacia.