Cass., sez. un.,
Il contributo riguarda il tema del contratto di leasing immobiliare indicizzato al tasso LIBOR alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno affrontato la questione sotto il profilo della natura delle clausole di indicizzazione del contratto in esame. La Corte dichiara che una clausola di un contratto di leasing che faccia dipendere gli interessi dovuti dall'utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario e di un indice monetario, non è strumento finanziario derivato. Gli strumenti finanziari derivati sono accordi negoziali definiti dall'art. 1, d.lgs. n. 58/1998, e la clausola del presente giudizio non rientra in tale previsione. L'indicizzazione del canone al tasso LIBOR costituisce una clausola normalmente presente nei finanziamenti a tasso variabile e l'indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio rappresenta una clausola-valore.



