Cass., sez. un.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5657, hanno confermato l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui la clausola inserita in un contratto di leasing, che faccia dipendere la misura del canone dovuto dall'utilizzatore dalla variazione di un doppio indice finanziario e monetario, non è uno “strumento finanziario derivato” e non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. Tale pronuncia offre importanti spunti di riflessioni in ordine ai criteri di individuazione degli “strumenti finanziari derivati” e ai canoni cui deve uniformarsi il giudizio di meritevolezza dei contratti atipici, ex art. 1322, comma 2, c.c.