Cass., Sez. Un.,
Sommario:
- 1. Profili di specialità del contratto di credito fondiario
- 2. (Segue): elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 38 t.u.b.
- 3. Conseguenze derivanti dal superamento della soglia massima di finanziabilità prevista per i mutui fondiari: gli orientamenti precedenti
- 4. La soluzione del contrasto accolta dalle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria
- 5. (Segue): la tesi delle Sezioni Unite
- 6. Osservazioni
- 7. Conclusioni
La Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, sono tornate a pronunciarsi sulla natura del mutuo fondiario concesso al di sopra dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b., escludendone la nullità. I Giudici hanno negato il rango di norma imperativa all'art. 38, comma 2, t.u.b. e hanno escluso la tesi della conversione del mutuo ipotecario soprasoglia in mutuo ordinario. La riqualificazione comporterebbe una compromissione dell'autonomia negoziale, sicché l'unica conseguenza possibile è la comminazione di sanzioni da parte di Banca d'Italia a carico dei soggetti vigilati.