Sommario:
- 1. La mediazione demandata dal giudice: le origini dell'istituto
- 2. Le innovazioni apportate alla mediazione demandata dalla Riforma Cartabia e dal c.d. decreto correttivo n. 216/2024
- 3. La durata della mediazione demandata: le novità introdotte dalla Riforma Cartabia e dal decreto legislativo “correttivo” n. 216/2024
- 4. Bibliografia
L’elaborato propone una disamina dell'istituto della mediazione demandata alla luce delle novelle introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e dal successivo Decreto Correttivo (d.lgs. n. 216/2024). L'analisi si concentra sulla nuova formulazione dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, che attribuisce al giudice, anche in sede di appello, il potere discrezionale di ordinare alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione, previo il vaglio di specifici indici quali la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento processuale delle parti e ogni altra circostanza rilevante. Tale provvedimento, da adottarsi con ordinanza motivata, persegue la finalità deflattiva del contenzioso privilegiando la risoluzione consensuale della controversia rispetto alla pronuncia giurisdizionale



