Cass., ord.
In tema di edilizia popolare ed economica, l'art. 35 della l. n. 865/1971 fissa esclusivamente l'obbligo di un prezzo massimo per la cessione degli alloggi. Ne consegue che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione in diritto di superficie stipulata dal comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione dei criteri per determinarle tale prezzo massimo di cessione, non è sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo.



