Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art.103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n.18, come convertito con l. n.27 del 2020 e dell'art.17-bisd.l. 19 maggio 2020, n.34, convertito con l. n.77 del 2020 con cui fu disposta la “sospensione” dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili; nonché dell'art.13, comma 13, d.l. 31 dicembre 2020, n.183, come convertito con l. 26 febbraio 2021, n.21, sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al “mancato pagamento del canone alle scadenze” e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al giudice dell'esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione, e ciò in forza delle argomentazioni e ragioni di cui alla motivazione dell'ordinanza.