CASS. CIV. – sez. VI – 23 ottobre 2014, n. 22531 (sent.) - L’erroneo utilizzo del procedimento speciale per convalida di sfratto in mancanza di un contratto di locazione non determina l’automatico rigetto nel merito della domanda riqualificata come occupazione senza titolo, a prescindere cioè dalla verifica della sussistenza dei presupposti necessari all’accoglimento della domanda, in quanto l’errore sul rito non può determinare la conclusione del processo con un provvedimento di rigetto per motivi di mera forma.
Note
Arbitrato e processo civile 13.02.2015
L'erronea attivazione del procedimento di sfratto per morosità non può determinare il rigetto della domanda qualificata come occupazione senza titolo
di Caterina Costabile