Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l'incolumità fisica dell'avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore).
Note
Obbligazioni e contratti 07.12.2020
Spunti e riflessioni in tema di obblighi di protezione
di Massimiliano Giusti