CASS. CIV. - sez. VI-2 - ordinanza 4 novembre 2013, n. 24674 - In tema di contratto con se stesso il commento pone in rilievo la necessità di operare un distinguo tra le due condizioni contemplate dall’art. 1395 c.c. contrariamente a quanto espresso dalla Cassazione, la quale tende ad assorbire la predeterminazione del contenuto nell’autorizzazione specifica, nonché ad incentrare la tutela del rappresentato sull’elemento del prezzo. Ciò nondimeno, il rigore della massima nasconde l’accertamento in ordine alla contrarietà dell’atto all’interesse del dominus, la quale finisce per colorare la ratio della decisione.
Note
Obbligazioni e contratti 26.02.2014
Autorizzazione specifica e predeterminazione del contenuto del contratto con se stesso: la confusione della giurisprudenza
di Stefania Stanca