CASS. CIV. - sez. II - 24 novembre 2014, n. 24958 - La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al promittente venditore l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo. La retroattività degli effetti della pronuncia di risoluzione per inadempimento, che ha natura costitutiva, non può essere estesa a soggetti che sono terzi rispetto al contratto dichiarato risolto, per i quali vale la regola generale secondo cui le pronunce di carattere costitutivo producono effetti dal momento del passaggio in giudicato.