L'offerta non formale di riconsegna dell'immobile, formulata ai sensi dell'art. 1220 c.c., pur essendo priva dei requisiti di cui all'art. 1208 c.c., impedisce la costituzione in mora del debitore e il sorgere della obbligazione risarcitoria per il ritardo nell'adempimento.
L'apprezzamento del contenuto dell'offerta non formale, in quanto valutazione di fatto rimessa al Giudice di merito, è censurabile in Cassazione esclusivamente per vizi di motivazione inerenti alla corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., applicabili in via analogica anche agli atti non negoziali recettizi.
Nel caso in cui dall'unico rapporto giuridico dedotto in giudizio discendano obbligazioni reciproche, il Giudice opera d'ufficio la compensazione impropria tra le rispettive poste di dare e avere, purchè accertate e determinate nell'an e nel quantum, trattandosi di mera operazione contabile che, in quanto tale, non è soggetta alle preclusioni processuali e sostanziali previste per la compensazione c.d. propria.