CASS. CIV. - sez. III - 29 aprile 2015, n. 8711 - Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 cod. civ. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese. Tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Il creditore, fintantoché il debitore non è liberato dall’obbligazione con l’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, è legittimato all’azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi.
Il creditore, in materia di esecuzione forzata, è legittimato all’esercizio dell’azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in “mora credendi”, in quanto esso, e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art.1207 cod. civ., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.