Ai fini della validità del contratto, l'indicazione contrattuale del valore del bene non è sufficiente a "garantire" l'effettivo rispetto del limite di finanziabilità posto dalla legge a livello di fattispecie concreta. L'effettivo rispetto del limite di finanziabilità non è questione di dichiarazioni negoziali, più o meno espresse. È questione, per contro, di oggettivo riscontro fattuale
Note
Obbligazioni e contratti 26.06.2019
L'indicazione del valore dell'immobile non equivale al rispetto del limite di finanziabilità
di Giuliano Mattace