L'art. 1395 c.c., in tema di contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, contiene una presunzione di conflitto di interessi iuris tantum, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, da parte del rappresentante medesimo, di una delle due condizioni contenute nella norma in via tassativa, ovvero la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale, tuttavia, può considerarsi idonea solo ove si accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo.
Note
Obbligazioni e contratti 11.11.2020
Le condizioni di validità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso e la tutela del rappresentato
di Calogero Leanza