CASS. CIV. - sez. I - 12 luglio 2016, n. 14188 - La responsabilità precontrattuale è responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato. Quest'ultimo deve essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Note
Obbligazioni e contratti 30.01.2017
La natura "contrattuale" della responsabilità precontrattuale: luci e ombre di una recente pronunzia della Corte di Cassazione
di Guglielmo Bevivino