CASS. CIV. - sez. III - 16 aprile 2015, n. 7715 (sent.) - In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, allorché lo svolgimento dell'attività commerciale da parte del conduttore uscente prosegua per un certo periodo di tempo anche successivamente alla scadenza contrattuale, il termine annuale di riferimento relativo all'ulteriore indennità di cui all'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve avere riguardo non alla data di scadenza del contratto, ma a quella di effettiva cessazione dell'attività mediante rilascio dell'immobile; solo alla data d’effettiva cessazione dell'attività mediante rilascio dell'immobile, si origina quel pregiudizio economico, oggetto di riparazione "ex lege", costituito dalla perdita dell'avviamento, intesa quale elemento connaturato all'operatività dell'azienda ed alla sua localizzazione mediante contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Note
Obbligazioni e contratti 18.01.2016
Il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale nella misura maggiorata di cui all’art. 34, comma 2, l. n. 392 del 1978 va correlato al momento di cessazione dell’at...
di Donatella Salari