In ambito di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, la qualificazione di una voce del costo del credito come up-front o come recurring, ai fini della sua rimborsabilità, deve risultare secondo criteri di chiarezza e comprensibilità dal testo negoziale. In caso di dubbio, deve optarsi per la seconda, in forza degli artt. 35 cod. cons. e 1370 cod. civ. La liquidazione dell'importo concretamente spettante al cliente deve essere effettuato secondo il criterio proporzionale ratione temporis.
Note
Obbligazioni e contratti 05.12.2019
Gli effetti dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento non finalizzati
di Vincenzo Rossi