TRIBUNALE DI ROMA - sez. X - 6 ottobre 2014, n. 19554 - Il frazionamento del mutuo fondiario, in quanto atto unilaterale di rinuncia all’indivisibilità dell’ipoteca, avente carattere dichiarativo, non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente che non vi abbia partecipato, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta. Ne consegue l’illegittimità della suddivisione che non abbia rispettato le quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti, aumentandone l’ammontare.
Note
Diritti reali e condominio 22.10.2015
Sulla pretesa identificazione di quote di suddivisione del finanziamento e quote di frazionamento dell’ipoteca
di Fabio Addis