Note

Obbligazioni e contratti 06.02.2020

Clausola limitativa della garanzia assicurativa, violazione dell'art. 166 d.lgs. n. 209 del 2005, per omessa “marcatura evidente”

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L'art. 166 d.lgs. n. 209 del 2005 pone, in materia assicurativa, l'obbligo generale di “leggibilità” delle clausole contrattuali, sicchè, in caso di clausola di limitazione della garanzia, non costituente altresì ipotesi di limitazione della responsabilità ex art. 1341, comma 2, c.c., ma inserita in condizioni generali di contratto, l'adempimento della previsione sottrae il predisponente dall'onere di  provare l'effettiva conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell'aderente; al contrario, la mancata “marcatura in evidenza”, comporterà per il predisponente l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente della clausola secondo la ordinaria diligenza.