Sommario:
- 1. Il caso.
- 2. Condizione contrattuale e valorizzazione dell'autonomia.
- 3. Il diverso digradare della potestatività e il regime di cui all'art. 1355 c.c.
- 4. Conclusioni.
Il riconoscimento di una condizione meramente potestativa è esito ermeneutico cui inevitabilmente si lega la ponderata valutazione della realtà giuridica espressa dal regolamento contrattuale. La Suprema Corte, escludendo i presupposti della mera arbitrarietà nell'evento futuro e incerto dedotto dai contraenti - la stipulazione di un negozio tra una parte ed un terzo - recupera i tratti qualificanti di una tale tipologia di condizione per negare le reclamate conseguenze fiscali connesse all'applicazione dell'art. 27, 1 comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.