CASS. CIV. - sez. I - 3 giugno 2014, n. 12370 - La fattispecie esaminata dalla Cassazione nella sentenza in commento, riguarda la validità della clausola compromissoria cd. “binaria” - che devolve determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di disaccordo tra questi, dal Presidente del Tribunale - al di fuori delle liti coinvolgenti una pluralità di parti sostanziali.
Note
Arbitrato e processo civile 12.09.2014
I requisiti di validità della clausola compromissoria binaria nelle controversie plurilaterali
di Vito Amendolagine