Il rito sommario di cognizione si introduce con ricorso, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., il quale ha il medesimo contenuto dell’atto di citazione, atteso che l’art. 702-bis c.p.c. richiama i requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., sia per quanto riguarda l’editio actionis, dovendo il ricorso indicare il petitum e la causa petendi della domanda, sia per quanto riguarda la vocatio in ius, dovendo enunciare l’avviso sulle decadenze nelle quali il convenuto può incorrere in caso di una costituzione non tempestiva ai sensi degli artt. 167 e 38 c.p.c.
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Arbitrato e processo civile 22.05.2014
La nullità dell’atto introduttivo della lite nei giudizi diversi da quello ordinario di cognizione
di Vito Amendolagine