Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Il ruolo della forma nella conclusione dei contratti di investimento nel quadro della decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 898 del 2018.
- 3. La nullità di protezione come sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di forma nei contratti di investimento.
- 4. Portata applicativa del principio di diritto enunciato nella sentenza.
- 5. La relatività della nullità.
- 6. Considerazioni conclusive.
Con l'intervento del 16 gennaio 2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto - ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. - una questione interpretativa di particolare importanza, riguardante la disciplina dettata dall'art. 23 TUF, in merito alla validità dei contratti quadro di investimento recanti la sola sottoscrizione del cliente, già – come è noto – oggetto di accesi contrasti sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito.