Sommario:
- 1. L'ordine impartito dal risparmiatore/investitore.
- 2. Sulla forma scritta del contratto di investimento.
- 3. La registrazione degli ordini impartiti telefonicamente.
- 4. Sulla natura giuridica degli ordini di investimento o disinvestimento.
In materia di contratti aventi a oggetto prestazioni di servizi di investimento, si ammette comunemente che l'ordine di investimento o disinvestimento, anche se impartito dal cliente all'intermediario in assenza della richiesta di eseguirlo senza preventiva risposta, sia direttamente eseguibile dall'intermediario stesso, con conseguente perfezionamento dell'operazione anche a prescindere dalla conoscenza da parte del cliente dell'accettazione dell'ordine.