CASS. CIV. - sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 2513 - Il sesto comma dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 prevede l'applicazione di una contenuta tutela di tipo economico (consistente in un'indennità compresa tra sei e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) in caso di vizi meramente formali del licenziamento. Tuttavia in alcuni casi simili vizi possono implicare la lesione di garanzie fondamentali previste dall'ordinamento a favore del lavoratore. Si pone allora il problema di individuare soluzioni che scongiurino il rischio del sostanziale svuotamento di quelle garanzie. Nella sentenza commentata la Corte di Cassazione ha affermato che il caso di contestazione tardiva dell'illecito disciplinare deve essere ricondotto alla fattispecie dell'insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell'art. 18.
Note
Lavoro 03.05.2017
Tutela applicabile in caso di licenziamento disciplinare viziato per la tardiva contestazione dell'addebito disciplinare
di Paolo Sordi